Statuto

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STATUTO DELLA FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI 

Art. 1- DENOMINAZIONE E FINALITA’

E‘ costituita la “Fondazione MUSEO ETTORE GUATELLI – Ente del Terzo Settore” e, in forma abbreviata, “Fondazione MUSEO ETTORE GUATELLI- ETS”.

La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sue modifiche (in seguito, “CTS”) e dalle disposizioni delle leggi vigenti.

La Fondazione è un’organizzazione che esercita in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 2 – SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede nel Comune di Collecchio, località Ozzano Taro (PR).

Per lo svolgimento della propria attività potrà promuovere contatti, relazioni, scambi culturali in Italia e all’estero.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione può istituire sedi secondarie e uffici in Italia e all’estero.

Il trasferimento dell’indirizzo della sede legale all’interno del Comune è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 -SCOPI E ATTIVITA’

La Fondazione si propone, per finalità di utilità generale, il raggiungimento dei seguenti scopi:

– conservazione, valorizzazione, gestione della collezione Guatelli e dei beni culturali materiali e immateriali ad essa riferiti, anche nell’interesse della trasmissione alle generazioni future;

– la conservazione, catalogazione e valorizzazione anche attraverso le forme del digitale, del patrimonio documentario del Museo e del fondo documentario e librario di Ettore Guatelli con particolare riferimento alla sua storia, all’esperienza museografica che ha presieduto alla sua nascita e alle tematiche demoetnoantropologiche e interdisciplinari caratterizzanti il patrimonio;

– la promozione e pubblicazione di studi e ricerche riguardanti in particolare la storia e l’esperienza culturale, didattica, documentaria e museografica di Ettore Guatelli;

– la promozione della didattica del patrimonio, anche attraverso specifiche intese con altri Musei, istituti, associazioni, Enti e Università operanti negli ambiti di interesse del patrimonio culturale della Fondazione;

– la progettazione, realizzazione  e promozione di ogni tipo di attività e di manifestazione culturale, divulgativa, espositiva o editoriale direttamente o indirettamente finalizzata alla valorizzazione del Museo Guatelli sia in ambito nazionale che internazionale, o comunque ad esso riferibile.

La Fondazione si propone, altresì, di promuovere e realizzare tutte quelle attività e servizi che, avuto riguardo alle specifiche e contingenti necessità e disponibilità, risulteranno complementari e di ausilio, e quindi direttamente connesse, con le proprie attività istituzionali come sopra delineate e richiamate.

Nell’ambito ed in conformità alle finalità istituzionali, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali e accessorie.

La Fondazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può compiere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie. Essa può quindi svolgere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, compresa la partecipazione in società di capitali o in enti diversi dalle società ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie; non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie, ma può esercitare attività finanziaria sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge.

La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del pareggio di bilancio.

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art.7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi, anche mediante sollecitazione al pubblico di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare la proprie attività di interesse generale e del rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti coi sostenitori e col pubblico.

La Fondazione adotta i propri regolamenti relativi all’acquisizione di beni e servizi, reclutamento del personale, conferimento di incarichi professionali, ispirandosi ai princìpi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

La Fondazione svolge la propria attività anche mediante affidamento dei servizi a soggetti ed enti terzi tramite sottoscrizione di convenzioni previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 PATRIMONIO 

Il patrimonio della Fondazione è composto:

  1. a) dai beni della collezione “Museo Guatelli” conferiti dalla Provincia di Parma per acquisto fattone da Annalice Guatelli nata a Parma il 2 dicembre 1943 come da atto di compravendita del 28/01/2002, rep 40.961/15.562 e registrato a Parma il 13/02/2002 al n 1501, richiamata nell’atto costitutivo;
  2. b) da un fondo di dotazione versato dai Fondatori;
  3. c) da eventuali altri conferimenti in denaro o beni mobili e immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi;
  4. d) dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  5. e) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  6. f) dalle quote di rendite e di ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
  7. g) dai contributi eventualmente attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

La Fondazione provvede al proprio funzionamento e realizza le proprie attività istituzionali, di interesse generale e diverse di cui all’articolo 2 del presente Statuto facendo fronte ai relativi oneri economici attraverso:

  1. a) ricavi e proventi delle attività istituzionali e accessorie;
  2. b) contributi e sovvenzioni, generici e specifici, dello Stato, delle Regioni, di altri enti pubblici e privati, dei cittadini italiani o stranieri, erogati sotto qualsiasi forma e a qualunque titolo;
  3. c) rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
  4. d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, salvo quelli, da parte di enti o privati, espressamente destinati per volontà dei donatori all’incremento del patrimonio della Fondazione;
  5. e) specifiche attività di raccolta fondi, finalizzate a finanziare la propria attività.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali avanzi di gestione, i fondi e le riserve dovranno essere impiegati per il ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti ovvero per la realizzazione delle attività di interesse generale e diverse, di cui al precedente articolo 3 del presente Statuto.

Art. 5- MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in

– Fondatori Promotori;

– Fondatori aderenti;

– Partecipanti.

Art. 6- FONDATORI PROMOTORI E FONDATORI ADERENTI

Sono Fondatori Promotori:

  1. a) l’Amministrazione Provinciale di Parma;
  2. b) il Comune di Collecchio;
  3. c) il Comune di Fornovo di Taro;
  4. d) il Comune di Sala Baganza;
  5. e) la Fondazione Monte di Parma;
  6. f) l’Università degli Studi di Parma;
  7. g) il Comune di Parma.

Possono essere nominati, anche per un determinato periodo di tempo, Fondatori aderenti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscano al fondo di dotazione e al fondo di gestione, mediante contributi in denaro, in attività, in beni materiali o immateriali o in altre forme che potranno essere determinate dall’Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il giudizio di ammissione è inappellabile e insindacabile.

I Fondatori aderenti, anche sulla base di specifiche convenzioni, si obbligano a mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze, le capacità professionali e le attività o mezzi necessari per il miglior conseguimento dei suoi scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività.

La Università degli Studi di Parma e la Provincia di Parma non saranno tenute ad apportare contributi in danaro, ma esclusivamente ad effettuare apporti di carattere scientifico.

Art. 7- PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private nonché gli enti italiani ed esteri che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quanto stabilito, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Partecipante viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato o l’attività viene svolta, secondo quanto previsto dal Regolamento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà nel Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Art. 8- PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERI

Possono essere nominati Fondatori aderenti e Partecipanti le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti pubblici e privati o altre istituzioni aventi sede all’estero.

Art. 9- PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I Partecipanti alla Fondazione possono, con modalità non recanti pregiudizio all’attività della Fondazione, accedere ai locali e alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori o eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva nonché partecipare alle iniziative dell’Ente secondo modalità che saranno precisate dal Regolamento.

Art. 10- ESCLUSIONE E RECESSO

L’Assemblea dei Fondatori delibera l’esclusione dei Fondatori aderenti e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: morosità; inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o dal Regolamento; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

I Fondatori aderenti e i Partecipanti possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando l’adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 11- ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

  1. a) l‘Assemblea dei Fondatori;
  2. b) il Consiglio di Amministrazione;
  3. c) il Presidente e il Vicepresidente;
  4. d) il Direttore Generale, ove nominato;
  5. e) l’Organo di controllo.

Art. 12- L’ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L’Assemblea dei Fondatori è composta dai Fondatori Promotori e delibera sulle seguenti materie:

1) l’ammissione di Fondatori aderenti;

2) il recesso o l’esclusione di un Fondatore aderente;

3) l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio preventivo annuale;

4) la nomina dei componenti dell’Organo di controllo;

5) le modifiche da apportare al presente statuto e le operazioni di trasformazione, fusione o scissione su proposta del Consiglio di amministrazione;

6) lo scioglimento e la messa in liquidazione della Fondazione.

L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, fatta eccezione per le decisioni indicate ai precedenti punti 5 e 6 per le quali occorre il voto favorevole del 2/3 dei suoi componenti.

L’assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nell’ambito della Provincia di Parma su iniziativa del Presidente o di almeno due Fondatori Promotori.

L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi collegati mediante sistemi di video o audio conferenze, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:

  1. a) sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante;
  2. b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
  3. c) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documentazione relativa agli argomenti trattati e la partecipazione in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti discussi.

Art. 13- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette membri a un massimo di tredici membri.

A ciascuno dei soci Fondatori Promotori compete il diritto di nominare un consigliere; gli altri componenti del Consiglio sono cooptati dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole di 2/3 dei membri in carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono nel proprio seno, a maggioranza di due terzi dei membri, il Presidente ed il Vice Presidente, in occasione della prima riunione del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che deve essere scelto fra i rappresentati dei Fondatori Promotori, assume anche la qualifica di Presidente della Fondazione.

L’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi quelli del Presidente e del Vice Presidente, è svolto a titolo gratuito.

Art. 14- DURATA E DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per un periodo di cinque anni. Tutti i Consiglieri possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del mandato per un massimo di un mandato.

I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti per oltre un anno dalle adunanze del Consiglio, sempre che tale assenza non venga accertata come dovuta a causa di forza maggiore.

Ogni Consigliere è in ogni tempo revocabile, senza motivazione, in seguito a decisione assunta dall’ente che lo ha designato; i Consiglieri cooptati possono essere revocati, per giustificata motivazione da parte dell’Assemblea dei Fondatori.

Art. 15- COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare e fatte salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio:

  1. approva il progetto di bilancio d’esercizio e di bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
  2. nomina il Direttore Generale, ove ritenuto opportuno;
  3. delibera sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonchè sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
  4. approva i programmi di lavoro della Fondazione;
  5. delibera circa la delega alla Fondazione, da parte di altri enti o privati, di attività rientranti nell’ambito della Fondazione, fissandone le condizioni; delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
  6. propone all’Assemblea dei Fondatori le modifiche da apportare allo statuto,
  7. può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni.

Art. 16- CONVOCAZIONE E QUORUM

La convocazione del Consiglio avviene, a cura del Presidente, con ogni mezzo idoneo, ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte l’anno, per l’esame e l’approvazione dei progetti del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta la metà dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere convocate, oltre che presso la sede della Fondazione, anche altrove nell’ambito del territorio dei Comuni di Collecchio, Sala Baganza e Fornovo di Taro.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi collegati mediante sistemi di video o audio conferenze, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:

  1. a) sia consentito al presidente del Consiglio di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante;
  2. b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
  3. c) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documentazione relativa agli argomenti trattati e la partecipazione in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti discussi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno un terzo dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per i casi nei quali il presente statuto prevede, sia per la validità di costituzione dell’adunanza sia per le delibere, una maggioranza qualificata.

Nel caso di parità di voti, avrà prevalenza quello del Presidente della Fondazione.

Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.

Art. 17- Il PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE: DURATA

La carica di Presidente e di Vice Presidente dura sino al termine del mandato di Consigliere e comunque per non più di cinque anni, ma può essere rinnovata per un massimo di due mandati.

Ove per qualsiasi causa il Presidente cessi dalla carica, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere a sostituirlo nominando un nuovo Presidente entro e non oltre quarantacinque giorni. Il mandato del Presidente così eletto avrà durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18- IL PRESIDENTE: COMPITI

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio stesso ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In particolare, il Presidente della Fondazione cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, ma anche al fine di instaurare i rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Art. 19- IL PRESIDENTE ONORARIO

Su proposta di uno o più Fondatori Promotori, per il significativo contributo dato alla creazione e allo sviluppo della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente con funzioni onorarie, denominato “Presidente Onorario”. In caso di parità di voti è eletto Presidente Onorario il candidato più anziano per età.

Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario dura in tale carica per tempo anche più esteso della durata del Consiglio di Amministrazione in carica e può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione per giusta causa.

Il Presidente Onorario, ove non consigliere, può intervenire senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee dei Fondatori e può esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal Consiglio di Amministrazione o dalle Assemblee.

Il Presidente Onorario può rappresentare la Fondazione sulla base di procure speciali rilasciate per iscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La carica di Presidente Onorario è svolta a titolo gratuito.

Art. 20- IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale della Fondazione, ove nominato, assicura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente. Egli dirige, sotto la propria responsabilità, tutta l’attività della Fondazione, coordinandone gli uffici e servizi ed è capo del personale dipendente dalla Fondazione.

In particolare il Direttore Generale:

  1. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne sottoscrive i verbali unitamente al Presidente;
  2. cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  3. sovrintende all’attività culturale, tecnico-amministrativa e finanziaria della Fondazione: a tale fine formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle materie di competenza e trasmette, corredate di parere, le proposte elaborate da eventuali comitati scientifici e gruppi di lavoro;
  4. sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli di apposite relazioni, gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti nonché del conto consuntivo d’esercizio;
  5. definisce l’assetto organizzativo del personale della Fondazione (unità organizzative, uffici, ruoli organizzativi), attribuisce le differenti posizioni ai dipendenti e collaboratori, dirige tutto il personale;
  6. adotta le misure disciplinari nei confronti del personale inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro;
  7. formula proposte al Consiglio di Amministrazione per l’adozione di provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale.

L’incarico di Direttore Generale non potrà in ogni caso essere conferito a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza.

Art. 21- COMITATO SCIENTIFICO

lI Comitato Scientifico della Fondazione svolge funzioni consultive su progetti e attività scientifiche ed è nominato dall’Assemblea dei Soci della Fondazione su proposta del Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato scientifico elegge al proprio interno il Presidente del Comitato.

Il Comitato scientifico dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato ed è rieleggibile per un solo mandato. I membri del Comitato scientifico sono previsti in numero minimo di 5 fino a un massimo di 9.

I membri del Comitato Scientifico operano, nelle relative funzioni, a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese, ovvero è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute connesse all’esercizio della propria funzione ed autorizzate.

I membri del Comitato scientifico e il suo Presidente non possono ricevere incarichi retribuiti dalla Fondazione o a da soggetti fornitori di beni, servizi o collaborazioni a vario titolo della Fondazione.

Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta all’anno ed opera secondo modalità stabilite da uno specifico regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, e può essere convocato a richiesta del Direttore generale o del Presidente del Comitato scientifico ogni qualvolta venga ritenuto necessario.

Le riunioni del Comitato scientifico possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi collegati mediante sistemi di video o audio conferenze, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

Il Comitato scientifico coadiuva il Direttore generale nella predisposizione del programma di attività, con specifico riferimento agli aspetti connessi con la ricerca ed in particolare:

  1. a) propone indicazioni di attività in ambito scientifico e culturale, svolge funzione consultiva per le attività educative e divulgative della Fondazione;
  2. b) propone piani di ricerca, di studio e progetti editoriali;
  3. c) propone gli esperti per la formazione;

Art. 22- L’ORGANO DI CONTROLLO

L’Assemblea dei Fondatori, quando obbligatorio per legge o per sua scelta, nomina l’Organo di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS, anche in composizione monocratica.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS e attesta che il bilancio sociale, se redatto, rispetti le linee guida di cui all’articolo 14 del CTS.

L’Organo di controllo dura in carica  cinque esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; provvede inoltre al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante una apposita relazione sul conto consuntivo.

I componenti dell’Organo di controllo partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea dei Fondatori.

In caso di superamento dei limiti previsti dall’art. 31 del CTS, all’Organo di controllo è affidata altresì la revisione legale dei conti; in tal caso i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Art. 23- BILANCIO DELLA FONDAZIONE

L’esercizio finanziario della Fondazione coincide con l’anno solare.

Il bilancio d’esercizio (composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie) è redatto secondo modelli predisposti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio di amministrazione redige e approva il progetto di bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della Fondazione e trasmesso ai componenti dell’Organo di controllo almeno 15 (quindici) giorni prima dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei Fondatori, che deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, e può essere consultato dai Fondatori.

E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate della Fondazione a Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto con la Fondazione.

Ricorrendo i presupposti, la Fondazione ai sensi di legge predisporrà il bilancio sociale, che sarà depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito Internet.

Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il RUNTS.

Art. 24- DURATA ED ESTINZIONE

L’Assemblea dei Fondatori delibera lo scioglimento della Fondazione e nomina uno o più liquidatori, determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi causa della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell’articolo 9 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, a Fondazione Italia Sociale.

La Fondazione, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi o fondersi in e con enti che perseguano esclusivamente fini di solidarietà sociale, allo scopo di conseguire più efficacemente le proprie finalità istituzionali.

Art. 25 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI.

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del CTS, la Fondazione deve tenere:

  1. a) il libro dei Fondatori Promotori;
  2. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Fondatori, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  3. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dell’Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1 sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

I Fondatori Promotori hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 26 – NORME FINALI

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi, si applica quanto previsto dal CTS e dalle relative disposizioni di attuazione e s’intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute e le vigenti disposizioni di legge.

 

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Immagini di Mauro Davoli, Paolo Candelari  -  Testi di Mario Turci, Pietro Clemente, Jessica Anelli, Francesca Fornaciari
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