Statuto

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STATUTO DELLA FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.
La Fondazione ha sede in Ozzano Taro (Collecchio) Via Nazionale n.130.
Essa svolge la propria attività prevalente presso la propria sede e comunque nel territorio della Regione Emilia Romagna.
Per lo svolgimento della propria attività potrà promuovere contatti, relazioni, scambi culturali in Italia e all’estero.
La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 – SCOPI E ATTIVITA’
La Fondazione si propone, per finalità di utilità generale, il raggiungimento dei seguenti scopi:
– la valorizzazione del Museo Guatelli,con opportune iniziative anche in ambito nazionale e internazionale;
– la gestione del patrimonio documentario del Museo, anche attraverso l’ordinamento e lo studio dei materiali riguardanti la sua storia e l’esperienza museografica che ha presieduto alla sua nascita;
– la promozione e pubblicazione di studi e ricerche riguardanti in particolare la storia e l’esperienza culturale, didattica, documentaria e museografica di Ettore Guatelli, e più in generale la museografia etnografica e le discipline demoetnoantropologiche;
– la promozione della didattica dei beni demoetnoantropologici e della conoscenza delle culture locali, anche attraverso specifiche intese con altri Musei, istituti, associazioni, Enti e Università operanti nell’ambito delle discipline storiche e demoetnoantropologiche;
– la progettazione, la realizzazione e la gestione di ogni tipo di attività e di manifestazione culturale, divulgativa, espositiva o editoriale direttamente o indirettamente finalizzata alla valorizzazione del Museo Guatelli, o comunque ad esso riferibile.
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; è vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate al primo comma di questo articolo,ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.
Nell’ambito ed in conformità alle finalità istituzionali-nei limiti ora indicati- la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie,nonchè ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie. Essa può quindi svolgere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale immobiliare o mobiliare, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie; non può in ogni caso svolgere attività creditizie.

Art. 3 – PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è composto:
a) dai beni mobili facenti parte della collezione “Museo Guatelli”, indicati nella deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 25 settembre 2002, richiamata nell’atto costitutivo;
b) da un fondo di dotazione versato dai Fondatori;
c) da eventuali altri conferimenti in denaro o beni mobili e immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi;
d) dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
e) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
f) dalle quote di rendite e di ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
g) dai contributi eventualmente attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 4 – FONDO DI GESTIONE
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
a) dai proventi delle attività di cui all’ articolo 2 del presente Statuto;
b) da eventuali donazioni o disposizione testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
c) da contributi pubblici e privati;
d) dagli eventuali contributi volontari dei Fondatori.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 5 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE
I membri della Fondazione si dividono in
– Fondatori Promotori
– Fondatori
– Partecipanti.

Art. 6 – FONDATORI PROMOTORI E FONDATORI
Sono Fondatori Promotori:
a) l’Amministrazione Provinciale di Parma
b) il Comune di Collecchio
c) il Comune di Fornovo di Taro
d) il Comune di Sala Baganza
e) la Fondazione Monte di Parma
f) l’Università degli Studi di Parma
Possono essere nominati Fondatori, con delibera adottata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscano al fondo di dotazione e al fondo di gestione, mediante contributi in denaro, in attività, in beni materiali o immateriali, o in altre che forme che verranno determinate dal Consiglio di Amministrazione. Il giudizio di ammissione è inappellabile e insindacabile.
I Fondatori, anche sulla base di specifiche convenzioni, si obbligano a mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze, le capacità professionali e le attività o mezzi necessari per il miglior conseguimento dei suoi scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività.
Gli obblighi di cui al comma precedente non si estendono alla Fondazione Monte di Parma
La Università degli Studi di Parma non sarà tenuta ad apportare contributi in danaro, ma esclusivamente ad effettuare apporti di carattere scientifico.

Art. 7 – PARTECIPANTI
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonchè gli enti italiani ed esteri che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quanto stabilito, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato o l’attività viene svolta, secondo quanto previsto dal Regolamento della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione determinerà nel Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Art. 8 – PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERI
Possono essere nominati Fondatori e Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, nonchè gli Enti pubblici e privati o altre istituzioni aventi sede all’estero.

Art. 9 – PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE
I Partecipanti alla Fondazione possono, con modalità non recanti pregiudizio all’attività della Fondazione, accedere ai locali e alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori o eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonchè partecipare alle iniziative dell’Ente secondo modalità che saranno precisate dal Regolamento.

Art. 10 – ESCLUSIONE E RECESSO
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza l’esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: morosità; inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o dal Regolamento; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
I Fondatori e i Partecipanti possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando l’adempimento delle obbligazioni assunte.
I Fondatori Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 11 – ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione
b) il Presidente e il Vicepresidente
c) il Direttore Generale, ove nominato
d) il Comitato consultivo
e) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette membri a un massimo di tredici membri.
A ciascuno dei soci Fondatori Promotori compente il diritto di nominare un consigliere; gli altri componenti del Consiglio sono cooptati tenendo conto anche del successivo articolo 20 del presente statuto.
I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono nel proprio seno, a maggioranza di due terzi dei membri, il Presidente ed il Vice Presidente, in occasione della prima riunione del Consiglio stesso.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che deve essere scelto fra i rappresentati dei Fondatori promotori, assume anche la qualifica di Presidente della Fondazione.

Art. 13 – DURATA E DECADENZA DEI CONSIGLIERI
I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per un periodo di cinque anni. Tutti i Consiglieri possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del mandato.
I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti per oltre un anno dalle adunanze del Consiglio, sempre che tale assenza non venga accertata come dovuta a causa di forza maggiore.
Ogni Consigliere è in ogni tempo revocabile, senza motivazione, in seguito a decisione assunta dall’ente che lo ha designato.

Art. 14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare e fatte salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio:
1. delibera il rendiconto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
2. nomina il Direttore Generale, ove ritenuto opportuno;
3. nomina il Comitato scientifico;
4. delibera sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonchè sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
5. approva i programmi di lavoro della Fondazione;
6. delibera circa la delega alla Fondazione, da parte di altri enti o privati, di attività rientranti nell’ambito della Fondazione, fissandone le condizioni; delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
7. delibera, con la maggioranza di tre quarti dei membri, le modifiche allo Statuto,
8. può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
9. delibera, all’unanimità, lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.

Art. 15 – CONVOCAZIONE E QUORUM
La convocazione del Consiglio avviene, a cura del Presidente, con ogni mezzo idoneo, ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte l’anno, per l’esame e l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta la metà dei Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere convocate, oltre che presso la sede della Fondazione, anche presso la sede della Amministrazione Provinciale di Parma.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno un terzo dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per i casi nei quali il presente Statuto prevede, sia per la validità di costituzione dell’adunanza sia per le delibere, una maggioranza qualificata.
Nel caso di parità di voti, avrà prevalenza quello del Presidente della Fondazione.
Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.

Art. 16 – Il PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE: DURATA
La carica di Presidente e di Vice Presidente dura sino al termine del mandato di Consigliere e comunque per non più di cinque anni, ma può essere rinnovata.
Ove per qualsiasi causa il Presidente cessi dalla carica, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere a sostituirlo nominando un nuovo Presidente entro e non oltre quarantacinque giorni. Il mandato del Presidente così eletto avrà durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – IL PRESIDENTE: COMPITI
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio stesso ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
In particolare, il Presidente della Fondazione cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, ma anche al fine di instaurare i rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Art. 18 – IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale della Fondazione, ove nominato, assicura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente. Egli dirige, sotto la propria responsabilità, tutta l’attività della Fondazione, coordinandone gli uffici e servizi ed è capo del personale dipendente dalla Fondazione.
In particolare il Direttore Generale:
1. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne sottoscrive i verbali unitamente al Presidente;
2. cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
3. sovrintende all’attività culturale, tecnico-amministrativa e finanziaria della Fondazione: a tale fine formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle materie di competenza e trasmette, corredate di parere, le proposte elaborate da eventuali comitati scientifici e gruppi di lavoro;
4. sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli di apposite relazioni, gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti nonchè del conto consuntivo d’esercizio;
5. definisce l’assetto organizzativo del personale della Fondazione (unità organizzative, uffici, ruoli organizzativi), attribuisce le differenti posizioni ai dipendenti e collaboratori, dirige tutto il personale;
6. adotta le misure disciplinari nei confronti del personale inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro;
7. formula proposte al Consiglio di Amministrazione per l’adozione di provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale.

Art. 19 – COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato scientifico fornisce agli organi della Fondazione i consigli e i suggerimenti che ritiene utili e necessari all’azione culturale del Museo e contribuisce alla definizione della programmazione culturale e scientifica del Museo stesso.
Spetta al Consiglio di Amministrazione definire il numero dei componenti del Comitato scientifico, nominarli e designare tra essi il Presidente.
Spetta inoltre al Consiglio determinare l’entità di un gettone di presenza da conferire ai membri del Comitato in occasione delle riunioni indette in numero non inferiore a tre per ciascun anno.

Art. 20 – COMITATO CONSULTIVO
Il Comitato Consultivo è costituito dai Partecipanti secondo le modalità che saranno precisate nel Regolamento. Si riunisce almeno una volta all’anno. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.
Al Comitato Consultivo spetta la designazione di almeno uno tra i Partecipanti, che verrà cooptato dal Consiglio di Amministrazione nel suo interno. I membri del Comitato Consultivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il Comitato Consultivo formula pareri e proposte su attività programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
Il Comitato Consultivo è presieduto dal Presidente dalla Fondazione e dallo stesso convocato in periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa.
Il Comitato Consultivo può riunirsi in forma plenaria e costituisce il momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonchè osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

Art. 21 – IL COLLEGIO DEI REVISORI
Il controllo sul rispetto della legge e dello Statuto e sulla regolarità dell’amministrazione e della contabilità della Fondazione è affidato a tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti, nominati dai Fondatori.
I supplenti sostituiranno, per la restante parte del mandato, i Revisori nominati, che cessino di far parte del Collegio per una qualsiasi ragione. I Revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed esercitano le loro funzioni a norma degli artt 2403 e segg. Codice Civile, in quanto applicabili.
In particolare dovranno redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi.

Art. 22 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione cura la redazione del bilancio economico di previsione e lo approva.
Entro il 30 aprile sucessivo il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il bilancio consuntivo di esercizio.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo di esercizio può essere approvato entro il 30 giugno.
Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
Qualora i proventi della Fondazione superino per due anni consecutivi l’ammontare di Euro cinquemilioni, il bilancio di esercizio dovrà essere certificato da società di revisione che verrà designata dall’organo amministrativo.
Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Comitato Esecutivo muniti di delega, qualora eccedano gli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
Gli eventuali utili e avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività; essi dovranno comunque essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili od avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve e capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 23 – DURATA ED ESTINZIONE
La fondazione è costituita a tempo indeterminato. Se lo scopo della Fondazione diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dall’Art. 27 e dall’Art. 28, primo e secondo comma, del Codice Civile, essa verrà dichiarata estinta.
In caso di estinzione da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione saranno devoluti, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti i pareri previsti per legge,ad organizzazioni non lucrative che perseguano finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione, o comunque a finalità di pubblica utilità,salve diverse destinazioni e imposte per legge. Se la devoluzione avvenisse a favore di associazioni riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di essi.
Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti anche tra i membri uscenti del Consiglio stesso.

Art. 24 – NORMA TRANSITORIA
Tutti gli organi della Fondazione potranno operare non appena sarà stato nominato il 51 per cento dei rispettivi componenti.
Il Collegio dei Revisori potrà operare non appena sarà nominato un terzo dei suoi componenti, in conformità al presente Statuto.
I Fondatori, in sede di atto costitutivo della Fondazione, provvederanno alla nomina del Presidente della Fondazione medesima, da scegliersi tra i primi componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente così nominato resterà in carica fino a scadenza.
I Fondatori in sede di atto costitutivo potranno pure dispensare la Fondazione Monte di Parma e la Università degli Studi di Parma dall’obbligo di versamento di contributi economici connessi alla futura amministrazione e gestione della Fondazione.

Art. 25 – RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.

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Immagini di Mauro Davoli, Paolo Candelari  -  Testi di Mario Turci, Pietro Clemente, Jessica Anelli, Francesca Fornaciari
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